Statuto
Costituzione
L’Ente Nazionale di Qualificazione e Certificazione dei Giudici Arbitri Giudiziari è un’Associazione senza scopo di lucro, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, che opera con il riconoscimento dello Stato in quanto costituita per Atto Pubblico. L’Associazione ha sede in Roma, e la sua durata è illimitata.
Art. 1 - Definizione e scopi
1. L'Ente Nazionale di Qualificazione e Certificazione dei Giudici Arbitri Giudiziari, in sigla ENAAC, è l’Organismo Confederale Nazionale ed Internazionale di Qualificazione e Certificazione professionale dei Giudici Arbitri Giudiziari e di tutti gli enti costituiti per l'applicazione dell'arbitrato anche in materia dei diritti compromettibili (*) oltre che per tutti gli enti costituiti che rilasciano certificazioni ed effettuano attività di ispezione in materia di Arbitrato.
(*) diritti compromettibili:
- le controversie relative a risarcimento danni o a restituzioni da reati (Cass. 26.1.1988, n. 664);
- le controversie in materia condominiale (Cass. 5.6.1984, n. 6406 – Cass. 10.1.1986, n. 73 – Cass. 29.1.1993, n. 1142), purché la clausola arbitrale sia contenuta nel regolamento condominiale, sia stato esso approvato all'unanimità (regolamento di origine interna) o accettato da tutti i condomini (regolamento di origine esterna o contrattuale), ma non le controversie relative alla proprietà esclusiva del singolo condomino (Cass. 15.4.1971, n. 1057);
- le impugnazioni di delibere assembleari (Cass. 19.9.1968, n. 2960);
- le controversie societarie (sia di cooperative che di capitali) relativamente ai diritti del singolo socio (ma non quelle che concernono interessi collettivi, non compromettibili (Cass. 12.9.2000, n. 12412)); in particolare si è deciso che sono controversie inerenti a diritti disponibili del socio la liquidazione di quota sociale, il recesso, i conferimenti del socio, la sua esclusione (Cass. 3.8.1988, n. 4814); - in proposito si è precisato che non sono compromettibili le impugnazioni delle delibere assembleari, quali l’approvazione del bilancio, aumento o riduzione del capitale sociale, la revoca per giusta causa, le deliberazioni che coinvolgono l'interesse della società o interessi collettivi (Cass. 18.2.1988, n. 1739);
- le controversie a cognizione ordinaria in materia di locazione di immobili urbani (Cass. 11.5.1999, n. 4652), ad eccezione delle controversie previste dagli art. 657 e 658 c.p.c. (procedimenti per convalida di sfratto, o di licenza), per i quali sussiste la competenza giudiziale ed inderogabile del Tribunale (Cass. 16.1.1991, n. 387) “limitatamente peraltro alla prima fase a cognizione sommaria” (Cass. 23.6.1995, n. 7127), e fatto salvo quanto previsto dall’art. 54 della L. 392/78, sulla nullità della clausola con la quale “le parti stabiliscono che le controversie relative alla determinazione del canone sono decise da arbitri”;
- le controversie in materia di opere pubbliche.
2. L’ENAAC è inoltre l’Istituto di Ricerca ed Analisi attivo in Italia per la produzione e l’aggiornamento di uno schema di riferimento ufficiale (Format) che individui un complesso di elementi tipizzanti relativamente alla professione di “Giudice Arbitro Giudiziario”.
3. L’ENAAC ha lo scopo di contribuire allo sviluppo e alla diffusione della cultura dell’arbitrato giudiziale attraverso l’istituzione del proprio Tribunale Arbitrale Giudiziario Internazionale (regolamentato dall’art 29 all’ art 82 del presente statuto), oltre che dell’unico Sindacato Confederale Italiano, per mezzo del quale si perseguono la tutela degli interessi morali ed economici dei Giudici Arbitri, la cura del loro prestigio professionale, dell’integrità morale dell’intera categoria, nonché le relazioni di questa con le Istituzioni dello Stato Italiano e con altre Istituzioni in sede internazionale.
4. L’ENAAC si propone di rispondere in maniera efficace alle crescenti e differenziate esigenze di qualificazione delle competenze professionali richieste dal mercato oltre che di riconoscere e garantire la competenza, la professionalità e il rispetto della deontologia in maniera oggettiva e continuativa nel tempo assicurando:
- imparzialità nella valutazione delle competenze del professionista ai sensi della normativa internazionale;
- aggiornamento professionale continuo che deve essere documentato tramite attestati di formazione e seguito dal superamento di una prova d’esame.
5. L’ENAAC:
- adotta un codice di condotta ai sensi dell’art. 27-bis del Codice del Consumo e individua sanzioni disciplinari da irrogare per violazioni del medesimo;
- vigila sulla condotta professionale degli associati;
- promuove forme di garanzia a tutela dell’utente dei propri servizi;
- promuove la concorrenza dei servizi giudiziari, creando nuova impresa;
- decongestiona il settore della Giustizia, creando nuova occupazione;
- accresce la tutela dei Consumatori.
6. L’ENAAC persegue tutti i programmi già inseriti nella Strategia di Lisbona del 2000 e nell’Agenda "Europa 2020", volute dall’Unione Europea, in cui è sottolineata l’importanza della qualità nei servizi professionali per favorire la tutela del consumatore/cliente e una concorrenza libera ma non a discapito della qualità delle prestazioni offerte.
7. Le attività dell’Ente si svolgono in riferimento al Quadro Europeo delle Qualificazioni:
- adottando le misure necessarie affinché tutte le certificazioni delle qualificazioni rilasciate riportino un chiaro riferimento agli standard Europei per l'apprendimento permanente;
- traducendo in lingua inglese, con riconoscimento legale, le certificazioni riferibili al Quadro europeo delle qualificazioni, ai fini della loro maggiore portabilità e spendibilità nel contesto europeo;
Art. 2 - I Soci
I soci dell’ENAAC si distinguono in Soci fondatori, Soci effettivi e Soci benemeriti.
Art. 3 - I Soci fondatori
1. Sono Soci fondatori tutti coloro che per mezzo della loro espressione e solidarietà hanno costituito, a mezzo del presente atto riconosciuto, L'Ente Nazionale di Qualificazione e Certificazione dei Giudici Arbitri Giudiziari, denominato ENAAC.
2. I soci Fondatori dell’ENAAC nominano, in sede di Atto Costitutivo, le seguenti figure Istituzionali:
- il Presidente;
- il Vice Presidente Vicario;
- il Segretario Generale.
3. Dette cariche saranno effettive per anni quattro e potranno essere rinnovate senza alcuna limitazione.
4. Il primo storico “Presidente dell’ENAAC” e il primo storico “Presidente del Tribunale Arbitrale Giudiziario Internazionale”, alla scadenza del loro mandato vedranno tramutarsi la loro carica istituzionale in quella di Presidente Onorario a vita rispettivamente dell’ENAAC e del sopra citato Tribunale Arbitrale.
Art. 4 - I Soci effettivi
Sono Soci effettivi tutti gli iscritti quali:
- Associazioni di categoria interessate all’attività del Giudice Arbitrale;
- Imprese collegate all’arbitrato giudiziario;
- Enti sia pubblici che privati che svolgono attività tecnica, scientifica, e di istruzione in relazione al settore della giustizia arbitrale;
- Giudici Arbitri Giudiziari professionisti.
Art. 5 - I Soci Benemeriti
Sono Soci Benemeriti tutti coloro che abbiano acquisito notorietà per avere svolto studi e lavori notevoli nel campo della formazione e della diffusione della cultura dell' Arbitrato Giudiziario.
Art. 6 - L’ammissione all’ENAAC
1. Chi intenda far parte dell’ENAAC deve inoltrare apposita domanda al Presidente. In essa deve essere indicata, eventualmente, la persona che ha la rappresentanza legale del richiedente.
2. La presentazione della domanda importa di per sé l’accettazione dello Statuto e dei Regolamenti dell’ENAAC.
3. Le domande di ammissione all’ENAAC da parte degli Enti pubblici e privati, delle Aziende, delle Imprese, delle Associazioni, degli Enti tecnici, scientifici, di istruzione, professionali, economici, vanno corredate della copia del loro Statuto e dei loro Regolamenti dai quali risultino gli scopi sociali e il settore di competenza che devono risultare in armonia con le disposizioni del presente Statuto.
4. Le deliberazioni adottate circa l’ammissione vengono comunicate direttamente al richiedente.
5. Contro la denegata ammissione, l’interessato può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro il termine di 15 giorni.
6. Il Collegio dei Probiviri decide sui ricorsi in via definitiva.
Art. 7 - La Quota associativa
1. I Soci effettivi debbono versare una somma “una tantum” per l’importo indicato dall’Ufficio di Segreteria all’atto dell’iscrizione oltre al contributo annuale stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
2. I Soci fondatori e i Soci benemeriti non sono tenuti al pagamento di alcuna quota associativa annuale.
Art. 8 - Doveri dei Soci
1. I Soci sono tenuti all’osservanza dello statuto, del regolamento e del codice etico. Inoltre essi debbono adoperarsi per apportare il loro contributo per il raggiungimento dello scopo sociale.
2. I Soci sono tenuti al pagamento della quota associativa la quale è rinnovata tacitamente in assenza di recesso scritto da inviare al Presidente a mezzo R.R. almeno 120 giorni prima del 31 dicembre.
Art. 9 - I diritti dei Soci
I Soci dell’ENAAC hanno diritto di intervenire all’Assemblea secondo quanto stabilito dal regolamento attuativo.
Art. 10 - L’esclusione dei Soci
I Soci non in regola con la quota annuale non godono del diritto di recesso, e ove risultassero morosi da più di un anno, decadono dalla qualità di socio subendo il provvedimento di esclusione. In assenza di giustificativi, da produrre entro e non oltre giorni 40 al Collegio dei Probiviri, l’esclusione sarà definitiva e non più appellabile. Quando si ritenessero valide le giustificazioni, la decisione di ripristinare lo status originale di socio spetta al Presidente, il cui responso è definitivo.
Art. 11 - Espulsione dei Soci
Il socio che sia venuto meno ai doveri sociali, che abbia svolto attività in contrasto con gli scopi sociali o che si sia macchiato di comportamenti non deontologici ovvero in contrasto con il regolamento attuativo, sarà espulso con provvedimento appositamente deliberato.
Art. 12 - Il patrimonio
Il patrimonio dell’ENAAC è costituito:
- dalle elargizioni, donazioni e lasciti eventualmente disposti a tale scopo in suo favore;
- dalle elargizioni, donazioni e lasciti disposti in suo favore a titolo non specificato, salvo che il Consiglio Direttivo non deliberi di erogarne l’importo per il raggiungimento degli scopi sociali;
- dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali, salvo che l’Assemblea, in sede di approvazione del conto consuntivo, non deliberi diversamente.
- dalle rendite del suo patrimonio;
- dalle quote sociali annue;
- dai proventi della vendita delle pubblicazioni;
- dai proventi derivanti dalla prestazione di servizi per conto della P.A. o di terzi.
Art. 13 - L’Assemblea dei Soci
1. L’Assemblea è costituita da tutti i Soci.
2. L’Assemblea è convocata a mezzo fax, e-mail, telegramma o raccomandata, comunque con l'adeguato riscontro della ricezione dell'avviso, anche fuori della sede legale, purché in Italia. L’avviso di convocazione deve essere inviato almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere il giorno e l’ora della prima e della seconda convocazione, nonché l’Ordine del Giorno.
3. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Tale termine può essere elevato a centoottanta giorni, qualora particolari esigenze lo richiedano.
4. L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, su conforme delibera del Consiglio Direttivo.
5. L’Assemblea è convocata altresì quando ne venga avanzata richiesta scritta e motivata da almeno un quinto di tutti i Soci. Hanno diritto di intervenire in Assemblea i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali.
6. I Soci partecipano in Assemblea con i Legali rappresentanti, o con persona all’uopo delegata, anche rappresentante un altro Socio. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di tre Soci.
7. I Consiglieri, i Membri del Collegio Sindacale nonché i Dipendenti dell’ENAAC , non possono rappresentare i Soci, né ricevere deleghe.
8. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Ente o da un Vice Presidente o, in mancanza, dalla persona designata dall’Assemblea stessa. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore Generale o, in sua assenza, da altra persona indicata dall’Assemblea.
9. Le deliberazioni dell’Assemblea devono risultare da Verbali redatti e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, anche in forma sintetica.
10. L’Assemblea ordinaria dell’Ente è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci ordinari.
11. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei Soci ordinari. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
12. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti dei Soci ordinari; in seconda convocazione con la presenza dei due terzi dei Soci ordinari. L’Assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei presenti, purché con il voto favorevole di almeno la metà dei Soci.
13. Per deliberare lo scioglimento dell’Ente e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci ordinari.
Art. 14 - L’Assemblea Ordinaria
- a) approva il bilancio consuntivo annuale e la relazione sull’attività svolta;
- b) approva il budget previsionale ed il relativo programma di attività;
- c) determina su proposta del Consiglio Direttivo l’importo delle quote di ammissione dei nuovi Soci, e l’ammontare delle quote associative annuali e dei contributi straordinari eventualmente necessari per far fronte a specifiche iniziative di carattere eccezionale;
- d) compone il Consiglio Direttivo. A tal fine stabilisce, entro il massimo di otto, il numero dei Membri del Consiglio che vengono eletti dai Soci ordinari come propri rappresentanti; ratifica inoltre le designazioni espresse dai Soci;
- e) determina gli emolumenti ed i compensi da corrispondere al Presidente, ai Vice Presidenti, al Collegio Sindacale ove costituito, ai Membri del Consiglio Direttivo e per la revisione legale dei conti;
- f) nomina e revoca i Membri del Collegio Sindacale e, nel rispetto di quanto previsto, dispone l’incarico per effettuare la revisione legale dei conti;
- g) approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento Generale di Applicazione del presente Statuto e le successive modifiche;
- h) delibera sulle azioni di responsabilità contro Amministratori, Sindaci, Incaricati della revisione legale dei conti e Liquidatori;
- i)ratifica l’adesione di nuovi Soci ed il recesso di quelli esistenti; delibera circa l’esclusione dei Soci e sui ricorsi al diniego delle domande di ammissione;
- J) richiede, quando ritenuto necessario, al Comitato Direttivo un rapporto sul funzionamento generale dell’attività dell’Ente;
- K) delibera su qualsiasi altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio Direttivo.
Art. 15 - L’Assemblea Straordinaria
- a) delibera sullo scioglimento dell’Ente;
- b) delibera sulle modalità di devoluzione del patrimonio residuo;
- c) nomina i liquidatori;
- d) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto.
Art. 16 - Il Consiglio Direttivo
1. l Consiglio Direttivo è l’Organo responsabile della gestione dell’Ente ed elegge il Presidente ed il Vice Presidente vicario, con facoltà di individuarli anche al di fuori dei propri componenti.
2. Il Consiglio Direttivo è composto, oltre che dal Presidente e dal Vice Presidente vicario, da un numero massimo di quattro Componenti eletti dai Soci ordinari in Assemblea in base alle candidature pervenute. Tra questi, un numero massimo di due è riservato alle Associazioni, alle Imprese o agli Enti che siano Soci ENAAC. I Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili o nuovamente designabili.
3. I Membri del Consiglio Direttivo devono, in ogni caso, agire con obiettività per il perseguimento degli scopi sociali, e nel rispetto dei principi di deontologia professionale, garantendo di essere liberi da ogni indebita pressione commerciale, economica o di altro tipo che potrebbe compromettere la loro imparzialità ed indipendenza.
4. Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo, composto dal Presidente, dai Vice Presidenti e da un massimo di cinque Membri, ovvero ad uno o più dei suoi Componenti, che possono essere anche il Presidente o uno dei Vice Presidenti. Il Consiglio determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, con facoltà di impartire direttive all'Organo delegato ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega. I Membri eletti in rappresentanza delle Associazioni e dei soggetti accreditati? non possono essere eletti in qualità di Presidente, né ricevere deleghe. Non sono comunque suscettibili di delega le materie di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), k), l), n) e p) del successivo art. 17.
5. Il Consiglio Direttivo fornisce tempestiva comunicazione ai Soci di ogni atto riguardante le nomine di propria competenza.
6. Il Consiglio Direttivo decade quando viene meno la maggioranza dei Consiglieri in carica. Il Presidente, in tale caso, provvede a convocare con urgenza l’Assemblea ordinaria e, nel frattempo, può compiere gli atti di ordinaria amministrazione. In difetto, provvede il Collegio Sindacale.
7. I Soci possono revocare i propri rappresentanti nel Consiglio Direttivo e provvedere alla loro sostituzione. Il Consiglio Direttivo provvede alla cooptazione del nuovo Rappresentante, nella prima seduta utile, con successiva ratifica dell’Assemblea. In caso di impedimento o dimissioni di un Rappresentante dei Soci ordinari, il seggio rimane vacante fino a nuova elezione, da parte della prima Assemblea successiva.
8. Un Consigliere eletto o designato nel corso del quadriennio cessa unitamente agli altri in carica.
9.Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, a mezzo fax, e-mail, telegramma o raccomandata, comunque con l'adeguato riscontro della ricezione dell'avviso, da inviare personalmente a ciascun consigliere ed a tutti gli aventi diritto di intervento, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. L’avviso di convocazione deve specificare la data, l’ora, il luogo della riunione e l’Ordine del Giorno.
10. Il Consiglio Direttivo, in caso di urgenza, può essere convocato almeno tre giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione. Il Consiglio Direttivo è altresì convocato dal Presidente o, in caso di rifiuto, dal Collegio Sindacale, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi Membri.
11.Alle riunioni partecipa il Direttore Generale che, se presente, svolge funzioni di Segretario.
12.Le riunioni sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà dei Membri in carica; non è ammessa delega, ma è consentita la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione.
13.Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei voti dei presenti; a parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
Art. 17 - I compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo provvede all’Amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Ente, con facoltà di compiere tutti gli atti, ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, tranne quelli riservati dal presente Statuto, alla competenza dell’Assemblea o degli altri Organi dell’Ente.
In particolare il Consiglio Direttivo:
- a) determina le direttive generali per l’attività dell’Ente ed esercita ogni e più ampio potere in ordine alla gestione e all’amministrazione dell’Ente e del suo patrimonio, emanando, ove necessario, appositi regolamenti e disposizioni;
- b) delibera sulle proposte di bilancio consuntivo e di budget previsionale da presentare annualmente all’Assemblea;
- c) approva, al termine di ogni esercizio, una relazione da sottoporre all’Assemblea sull’attività svolta e sul programma futuro dell’Ente;
- d) elegge, tra i propri Componenti, i cinque Membri che compongono, con il Presidente ed i Vice Presidenti, il Comitato Esecutivo;
- e) delibera sull’ammissione dei nuovi Soci;
- f) propone motivatamente all’Assemblea l’esclusione dei Soci;
- g) può decidere sull’opportunità di costituire al proprio interno un Comitato per il Coordinamento con le Pubbliche Amministrazioni che siano Soci dell’Ente;
- h) nomina e revoca, su proposta del Presidente, e di concerto con il Vice Presidente vicario, il Direttore Generale;
- i) disciplina l’attività degli Organi sociali deliberando in merito all’istituzione, soppressione o accorpamento;
- l) determina gli emolumenti ed i compensi da corrispondere ai componenti gli Organi dell’Ente;
- m) delibera la nomina e la revoca del personale dirigente e/o il passaggio alla qualifica dirigenziale di personale già in servizio;
- n) approva le procedure ed i Regolamenti interni relativi al funzionamento dei diversi Organi dell’Ente, eccezion fatta per l’Assemblea ed il Collegio dei Sindaci; propone all’Assemblea l’approvazione del Regolamento Generale del presente Statuto e delle successive modifiche;
- o) delibera su tutte le iniziative che ritenga idonee al conseguimento degli scopi sociali;
- P) delibera, in assoluta indipendenza ed autonomia di concerto con il Presidente e il Vice Presidente vicario, lo spostamento della sede principale e delle sedi secondarie oltre che l’apertura di nuove sedi.
Art. 18 - Il Comitato Esecutivo
1. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente dell’Ente. Per le convocazioni, la regolarità delle sedute, la verbalizzazione ed ogni altro elemento riguardante il suo funzionamento si applicano le medesime regole previste per il Consiglio Direttivo.
2. Oltre alle competenze ad esso delegate dal Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo ha la funzione di approfondire le tematiche di competenza del Consiglio Direttivo, preparandone le delibere, con particolare riguardo per quelle di natura amministrativa e gestionale. In particolare, il Comitato:
- a) predispone i documenti di bilancio e vigila sulla gestione del budget;
- b) adotta nei casi di urgenza deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di sottoporle alla ratifica del Consiglio alla prima seduta utile;
- c) determina per il Direttore Generale compensi ed eventuali attribuzioni aggiuntive, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo.
3. Alle riunioni del Comitato Esecutivo vengono invitati il Collegio dei Sindaci ed il Presidente del Comitato per l’Attività di Qualificazione.
Art. 19 - Il Presidente e il Vice Presidente vicario
1. Il mandato del Presidente e del Vice Presidente vicario coincide con quello del Consiglio che li elegge. Entrambi hanno potere di firma disgiunta e possono essere rieletti senza alcuna limitazione. Il Vice Presidente vicario esercita le funzioni di Presidente del Consiglio in caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente. Nell’ipotesi di impossibilità del Vice Presidente vicario, le funzioni di Presidente del Consiglio sono esercitate dall'altro Vice Presidente. In assenza o impedimento anche di quest'ultimo, le funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano d'età presente in Consiglio.
2. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione del Presidente e del Vice Presidente vicario. I sostituti restano in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente e/o del Vice Presidente vicario. Il Presidente :
- a) ha funzioni di rappresentanza istituzionale dell’Ente;
- b) ha funzioni di legale rappresentanza dell’Ente nei confronti di Soci e di terzi, anche in giudizio;
- c) vigila sull’esecuzione delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea e sulla osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari;
- d) convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo;
- e) esercita tutti gli atti e le funzioni previsti dal presente Statuto o che gli vengono delegate dal Consiglio Direttivo;
- f) promuove e sostiene azioni in giudizio in nome dell’Ente, sia esso attore o convenuto, in qualunque sede giudiziaria, civile, penale o amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione; si costituisce parte civile nei processi in cui l’Ente sia offeso dal reato; rappresenta legalmente l’Ente anche in sede stragiudiziale; nomina e revoca Avvocati e Procuratori speciali determinandone i poteri; transige controversie;
- g) rende esecutive, firmando i relativi documenti, le decisioni del Comitato di Qualificazione relativamente al rilascio, rinnovo e revoca della Qualificazione.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente Vicario, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente in carica.
Art. 20 - Il Collegio Sindacale
1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, tutti iscritti nell’apposito registro dei revisori legali. Il loro mandato è di tre esercizi e, durante tale periodo, esso può essere revocato dall’Assemblea solo per giusta causa.
2. Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e su tutte le altre materie attribuite dalla legge al Collegio Sindacale delle Società per Azioni.
3. I Membri del Collegio Sindacale, per esercitare il loro mandato, hanno potere di accesso, ispezione e controllo su tutta la documentazione contabile dell’Ente, anche disgiuntamente.
4. Le riunioni avvengono di norma ogni novanta giorni e possono svolgersi anche in videoconferenza; i Sindaci, inoltre, sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo ove fosse necessario, del Comitato Esecutivo e alle Assemblee.
5. L’Assemblea può affidare al Collegio Sindacale la revisione legale dei conti, ovvero conferire autonomamente tale incarico ad un revisore legale, iscritto nell’apposito registro. La revisione legale viene effettuata secondo la disciplina prevista dalla Legge per le Società per Azioni.
6. Il Consiglio Direttivo indica il nominativo del Presidente del Collegio Sindacale. In mancanza di tale indicazione, l’Assemblea individua un Presidente di comprovata esperienza amministrativa nel settore.
Art. 21 - Il “Comitato per l’attività di Qualificazione e Certificazione dei Giudici Arbitri”
1. Il “Comitato per l’attività di Qualificazione e Certificazione dei Giudici Arbitri” opera in materia di Qualificazione, Certificazione ed aggiornamento di tale figura professionale nel rispetto del principio della competenza tecnica e secondo le modalità di funzionamento indicate nel Regolamento Generale, nonché in conformità con quanto disposto dalle procedure interne dell’ENAAC.
2. Il Comitato per l’Attività di Qualificazione e Certificazione è composto da quattro Membri e un Presidente, il quale costituisce il collegamento tecnico fra i Responsabili della Formazione e gli altri Organi dell’Ente.
4. Detto Comitato svolge i seguenti compiti:
- a) predispone, aggiorna e svolge attività di stretta vigilanza sul livello e sulla qualità dei programmi dei “Corsi formativi per gli aspiranti Arbitri Giudiziari”, proponendone l’approvazione al Consiglio Direttivo;
- b) esercita un rigoroso controllo preventivo sui titoli e sulle competenze dei Docenti Formatori che devono rispondere a criteri di assoluto prestigio professionale;
- c) presta assistenza in sede di test ed esame finale di verifica di fine corso;
- d) decide in materia di rilascio, rinnovo, sospensione e revoca degli attestati di Qualificazione e Certificazione.
- e) esprime, su richiesta del Consiglio Direttivo, un parere tecnico a fronte di delibere che possano avere impatto sui requisiti per la Qualificazione e la Certificazione.
5. Tutti i Membri del Comitato per l’Attività di Qualificazione e Certificazione devono garantire indipendenza di comportamenti ed imparzialità di giudizio.
6. Tutti i Membri del Comitato per l’Attività di Qualificazione e Certificazione durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati. Un Membro nominato nel corso del triennio cessa unitamente agli altri in carica.
7. Le riunioni del Comitato per l’Attività di Qualificazione e Certificazione sono regolarmente costituite con la presenza di almeno la metà dei Componenti, e non è ammessa delega. Le decisioni sono valide quando vengono approvate a maggioranza dai presenti.
8. Alle riunioni del Comitato per l’Attività di Qualificazione e Certificazione può intervenire, senza diritto di voto, il Direttore Generale, che, se presente, svolge funzioni di Segretario.
9. I Membri del Comitato di Qualificazione e Certificazione possono essere integrati, per le attività istruttorie su specifiche pratiche, con Esperti Tecnici esterni, che partecipano alle riunioni fornendo un parere tecnico per la decisione. La loro presenza non viene conteggiata, ai fini della verifica del numero legale.
10. L'Elenco degli Esperti Tecnici è approvato dal Comitato per l'Attività di Qualificazione e Certificazione.
Art. 22 – La Commissione d’Appello
1. La Commissione d’Appello è l’Organo deputato ad esaminare e deliberare sui ricorsi che vengano presentati avverso le deliberazioni assunte in materia di Qualificazione e Certificazione. Essa è composta da un minimo di quattro ad un massimo di otto Membri individuati tra i componenti del Consiglio Direttivo che li nomina avendo cura di garantire i concetti di indipendenza e di imparzialità, nonché l’apporto delle competenze tecniche in materia di certificazione e problematiche correlate.
2. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente della Commissione, d’intesa con il Direttore Generale, che funge da Segretario delle riunioni.
5. Alle riunioni della Commissione d’Appello possono essere invitati altri appartenenti agli Organi dell’Ente i quali tuttavia non partecipano alle deliberazioni sui ricorsi che devono essere assunte e motivate dai soli componenti della Commissione;
6. La Commissione può altresì procedere ad ascoltare la parte ricorrente, coloro che hanno partecipato alle fasi del provvedimento oggetto del ricorso, ed esperti in grado di fornire apporti di competenza sulla materia in discussione.
Art. 23 – Il Direttore Generale
1.Oltre alle funzioni ad esso esplicitamente attribuite dal presente Statuto e dal Consiglio Direttivo, al Direttore Generale dell’Ente spettano le seguenti attribuzioni:
- a) curare l’attuazione delle delibere degli Organi Statutari;
- b) assicurare la gestione amministrativa conformemente agli atti approvati dagli Organi dell’Ente, esercitando tutte le funzioni e curando tutti gli adempimenti connessi, con facoltà di delegare parte di tali funzioni;
- c) assistere il Presidente nello svolgimento dei compiti istituzionali e di rappresentanza;
- d) svolgere le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo, del Comitato della Commissione d’Appello. Tale funzione, in caso di assenza o impedimento, può essere svolta anche da persona di volta in volta incaricata dall’Organo interessato;
- e) stabilire, in accordo con il Consiglio Direttivo, l'inquadramento ed il conseguente trattamento economico per il personale non dirigente, in conformità con le vigenti disposizioni in materia di diritto del lavoro;
- g) assumersi la responsabilità della sorveglianza del Sistema di gestione dell'Ente.
Art. 24 – Gli Ispettori
1. Gli Ispettori addetti all'attività di Qualificazione e Certificazione, devono essere almeno tre, ed hanno la funzione di garantire l'assenza di conflitti d'interesse, indipendentemente dal rapporto contrattuale che li lega all'Ente di qualificazione.
2.La nomina degli Ispettori, e la relativa lista è approvati dal Comitato per l'Attività di Qualificazione e Certificazione. Gli incarichi ispettivi vengono conferiti alle persone inserite in suddetto elenco.
Art. 25 – Esercizio sociale e bilancio
1. Fatto salvo il primo esercizio, il primo bilancio chiuderà il 31 dicembre 2015; gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo provvede alla formazione del bilancio da sottoporre all’Assemblea dei Soci secondo i criteri di redazione del bilancio come per legge. Ferma restando l’unitarietà del bilancio, al fine di favorire l’efficienza operativa ed il controllo di gestione delle diverse attività, il Consiglio Direttivo, nell’ambito di regole comuni, determina obiettivi programmatici ed attribuisce dotazioni di budget annuali.
3.È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione e la ripartizione tra i Soci di fondi e riserve.
Art. 26 – Regolamento Generale
L’applicazione del presente Statuto deve svolgersi in conformità del “Regolamento Generale”, approvato dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
Art. 27 – Pubblicazioni
1. L’ENAAC, a sua discrezione, può diffondere con gli strumenti che più ritiene opportuni, ed anche a mezzo stampa, le informazioni di pubblica utilità in relazione all’attività svolta e ai progetti in corso di realizzazione.
2. L’Ente si riserva di diffondere con strumenti idonei pubblicazioni di carattere tecnico in materia di Qualificazione e Certificazione in tema di arbitrato giudiziale ed attività correlate.
Art. 28 – Scioglimento
1. Le proposte di scioglimento dell’Ente sono presentate all’Assemblea straordinaria, per iscritto, dal Presidente o da almeno i due terzi dei Soci.
2. Deliberato lo scioglimento dell’Ente, l’Assemblea straordinaria procede alla determinazione delle modalità di liquidazione, nominando uno o più Commissari liquidatori e definendone i poteri.
3.Il patrimonio è devoluto ad Enti senza scopo di lucro aventi analoghe finalità e/o in beneficenza.
Art. 29 Regolamento del Tribunale Arbitrale Giudiziario Internazionale.
L’Ente apporta il suo contributo allo sviluppo e alla diffusione della cultura dell’arbitrato giudiziale attraverso l’istituzione del proprio Tribunale Arbitrale Giudiziario Internazionale il quale si propone di svolgere i seguenti compiti:
- a) diffondere l’idea e l’uso dell’arbitrato;
- b) studiare i problemi pratici, tecnici e teorici dell’arbitrato, dell’arbitraggio, della conciliazione e della perizia contrattuale;
- c) organizzare il servizio di arbitrato rituale per la risoluzione di una o più questioni con poteri ed obblighi della funzione giurisdizionale ordinaria ai sensi degli articoli 806 e ss. c.p.c.;
- d) organizzare il servizio di arbitrato irrituale per l’ottenimento di decisioni aventi fra le parti valore negoziale;
- e) organizzare arbitraggi aventi per oggetto la determinazione di quantità, prezzo o di altri elementi contrattuali incerti o ignoti o comunque non determinati;
- f) fornire perizie contrattuali quali semplici accertamenti di natura tecnica;
- g) prendere contatti ed eventuali accordi con organismi arbitrali già esistenti, con enti pubblici, con organizzazioni ed associazioni interessate a questi problemi o con analoghi finalità onde promuovere iniziative, eventualmente congiunte, intese a studiare, diffondere ed utilizzare l’arbitrato commerciale come metodo di risoluzione nelle controversie;
- h) fare quanto reputa opportuno e/o necessario nell’interesse del miglioramento delle relazioni commerciali attraverso la pacificazione dei rapporti mediante composizioni amichevoli.
Art. 30 – Organi del Tribunale Arbitrale Giudiziario Internazionale:
I soci Fondatori dell’ENAAC nominano, in sede di Costituzione, quale figura Istituzionale del Tribunale Arbitrale Giudiziario Internazionale, il Presidente nella persona di Marco PEPE. Detta carica sarà effettiva per anni quattro e potrà essere rinnovata senza alcuna limitazione.
- Il Presidente
- Il Vicepresidente
- Il Consiglio Arbitrale
- Il Segretario
Il Presidente della Tribunale Arbitrale Giudiziario Internazionale ha la rappresentanza legale e processuale dell’istituzione, vigila sulla corretta applicazione dello Statuto, convoca e presiede il Consiglio Arbitrale. In caso di assoluta necessità e urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Arbitrale, che li dovrà ratificare nella prima seduta utile.
Art. 31 – Il Consiglio Arbitrale
1.Il Consiglio Arbitrale è composto dal Presidente e da 6 membri.
2. I Membri del Consiglio Arbitrale sono nominati dal Presidente e dal Vicepresidente tra persone di provata esperienza particolarmente in campo giuridico, economico e commerciale. Essi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
3.La qualità di “Membro del Consiglio Arbitrale” è incompatibile con quella di arbitro.
4. Il Membro del Consiglio Arbitrale che non partecipa a tre sedute consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto con decisione dello stesso Consiglio Arbitrale. Il sostituto dovrà essere nominato nella prima successiva seduta della Giunta camerale.
Art. 32 – Assenza del Presidente
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio Arbitrale è presieduto dal suo Vicepresidente.
Art. 33 – Convocazione del Consiglio Arbitrale
Il Consiglio Arbitrale è convocato d’iniziativa del suo Presidente o, in caso di impedimento, dal suo Vicepresidente esso deve, inoltre, essere convocato entro dieci giorni dalla presentazione alla segreteria di richiesta scritta firmata da almeno tre membri del Consiglio stesso.
Art. 34 – Poteri e competenze del Consiglio Arbitrale
Il Consiglio Arbitrale dispone di tutti i poteri e di tutte le facoltà necessarie al conseguimento delle finalità sociali.
Il Consiglio Arbitrale:
- a) nomina gli Arbitri;
- b) predispone clausole compromissorie-tipo anche per particolari rapporti o specifici settori economici o commerciali;
- c) propone al Consiglio Direttivo dell’Ente le modifiche dello Statuto e del Regolamento, e fissa le regole deontologiche per gli Arbitri;
- d) avanza proposte ed esprime pareri in ordine allo svolgimento delle procedure di arbitrato;
- e) esprime pareri sulle proposte di convenzione da stipulare con altri enti o istituzioni in materia arbitrale, da sottoporre successivamente a deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente;
- f) predispone, per l’utilizzo interno, un elenco degli Arbitri cui poter fare riferimento, scelti tra persone di particolare e provata esperienza e competenza, mantenendolo aggiornato in funzione delle nomine arbitrali;
- g) decide in via definitiva sulle richieste di ricusazione dell’arbitro;
- h) svolge tutte le attribuzioni previste dal Regolamento;
- i) delibera su ogni altra questione o attività demandata e non attribuita alla specifica competenza di altri Organi.
Art. 35 – Le deliberazioni del Consiglio Arbitrale
Il Consiglio Arbitrale delibera con la presenza della maggioranza dei componenti, compreso il Presidente, il Vicepresidente o chi ne fa le veci. Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei membri presenti.
Art. 36 – Il Segretario della Camera Arbitrale
1. Il Presidente nomina un proprio funzionario per l’espletamento dell’incarico di Segretario della Camera Arbitrale.
2. Il Segretario attua le decisioni del Consiglio Arbitrale, redige i verbali delle sedute, è responsabile nei confronti del Consiglio Direttivo del funzionamento della segreteria ed ha la direzione del personale addetto alla Camera Arbitrale.
Art. 37 – La Segreteria della Camera Arbitrale
La Segreteria provvede all’esercizio delle competenze previste nel Regolamento di arbitrato e dalle leggi vigenti.
Art. 38 – L’obbligo della riservatezza nella Camera Arbitrale
I componenti degli Organi della Camera Arbitrale ed il personale che svolge le funzioni di segreteria sono obbligati a custodire con la massima riservatezza qualsiasi notizia relativa ai procedimenti arbitrali conclusi ed in corso. L’accettazione dell’incarico di Arbitro è collegata all’obbligo di riservatezza su tutte le notizie relative ai procedimenti per cui sono stati nominati.
Art. 39 – L’elenco degli Arbitri, dei Conciliatori e dei Periti
La formazione dell’Elenco degli Arbitri ed i procedimenti di arbitrato, di arbitraggio, di conciliazione e di perizie contrattuali sono disciplinati dal Regolamento, annesso al presente Statuto, di cui è parte integrante.
Art. 40 – La Camera Arbitrale
Il Tribunale assicura i mezzi per il funzionamento della Camera Arbitrale.
Art. 41 – Le modifiche allo Statuto e al Regolamento
Lo Statuto del Tribunale Arbitrale Giudiziario Internazionale ed il Regolamento della Camera Arbitrale potranno essere modificati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Consiglio Arbitrale.
ART. 42 – L’applicazione del Regolamento del Tribunale Arbitrale Giudiziario Internazionale
1. Il Tribunale Arbitrale Giudiziario Internazionale presta la propria opera per lo svolgimento di arbitrati richiesti sul fondamento di una convenzione di arbitrato (clausola compromissoria o compromesso), redatta in forma scritta, che faccia riferimento al Tribunale Arbitrale Giudiziario Internazionale.
2. Se le Parti non hanno espressamente disposto in modo diverso, tutte le controversie cui l’accordo compromissorio stesso si riferisce sono risolte mediante arbitrato rituale; si fa luogo invece all’arbitrato libero o irrituale, solo se la volontà delle Parti sia stata chiaramente espressa in tal senso nella Convenzione arbitrale, ovvero le Parti ne facciano concorde richiesta al momento dell’instaurazione del procedimento arbitrale.
3. Le controversie che hanno ad oggetto la convenzione di arbitrato, ed in particolare quelle relative alla natura rituale o irrituale dell’arbitrato, sono decise dagli arbitri con lodo vincolante le Parti.
4. Qualora non esista fra le Parti una convenzione di arbitrato, oppure essa non faccia riferimento al Tribunale Arbitrale Giudiziario Internazionale , la Parte che abbia interesse a promuovere un arbitrato davanti al Tribunale Arbitrale Giudiziario Internazionale può farne richiesta nella domanda di arbitrato, in conformità di quanto stabilito dall’art. 49 del presente Statuto; se l’adesione a tale richiesta, unitamente alla risposta alla domanda di arbitrato, non perviene alla Segreteria entro un termine che, salvo diversa indicazione della parte richiedente, è di trenta giorni dalla data in cui la controparte ha ricevuto la domanda, la Segreteria informa le Parti che l’arbitrato non può avere luogo.
ART. 43 – Le norme applicabili al procedimento arbitrale
1. Il procedimento arbitrale è retto dal Regolamento in vigore al momento della presentazione della domanda; in subordine, dalle regole fissate di comune accordo dalle Parti; in ulteriore subordine, dalle regole fissate dal Tribunale Arbitrale.
2. In ogni caso, è fatta salva l’applicazione delle norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale.
3. È comunque salvaguardato il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle Parti.
ART. 44 – Le norme applicabili al merito della controversia
1. Il Tribunale Arbitrale decide il merito della controversia secondo diritto se le Parti non hanno espressamente previsto che esso decida secondo equità.
2. Il Tribunale Arbitrale decide secondo le norme scelte dalle Parti nella convenzione arbitrale o, successivamente, sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.
3. In difetto della concorde indicazione prevista dal precedente comma 2, il Tribunale Arbitrale sceglie le norme con cui il rapporto è più strettamente collegato.
4. In ogni caso, il Tribunale Arbitrale tiene conto degli usi del commercio.
ART. 45 – Sede dell’arbitrato
1. La sede per lo svolgimento dei procedimenti arbitrali è presso il Tribunale Arbitrale Giudiziario Internazionale.
2. Il Tribunale Arbitrale, con il consenso delle Parti, può stabilire che le udienze o altre attività del procedimento si svolgano in luogo diverso dalla sede.
ART. 46 – Lingua dell’arbitrato
1. La lingua dell’arbitrato è scelta di comune accordo dalle Parti nella convenzione arbitrale o successivamente sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.
2. In difetto di accordo tra le Parti, la lingua dell’arbitrato è determinata dal Tribunale Arbitrale. La Segreteria indica la lingua in cui devono essere redatti gli atti anteriori a tale determinazione.
3. Il Tribunale Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell’arbitrato e può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell’arbitrato.
Il testo dello Statuto continua nel box seguente fino all'ART. 87