CODICE DEONTOLOGICO DEI "GIUDICI ARBITRI"
DELL'ENTE ENAAC E DEL SUO TRIBUNALE ARBITRALE GIUDIZIARIO INTERNAZIONALE
Premessa
Le regole di condotta previste in questo codice per il "Giudice Arbitro Giudiziario" si estendono, tali e quali, anche ai "Periti Tecnici" che lo affiancano nel suo lavoro, a garanzia della serietà e della professionalità delle figure operanti nei procedimenti arbitrali che si svolgono nelle aule di giustizia del Tribunale dell'ENAAC.
Art.1 - "Trasparenza" e dignità personale
Il Giudice Arbitro deve condurre uno stile di vita improntato a trasparenza, dignità personale e sensibilità sociale, senza mai utilizzare per fini di interesse privato né l’autorevolezza ed il prestigio derivanti dalla sua funzione giudicante, né le sue relazioni professionali.
Art 2 - Il "rispetto" delle Parti
Il Giudice Arbitro, durante l'espletamento delle sue funzioni, è sempre - e comunque - tenuto a mantenere una condotta rispettosa ed equidistante nei confronti delle Parti, e a respingere ogni eventuale forma di condizionamento o pressione da chiunque essa provenga.
Art. 3 - "Diligenza e perizia" professionale
3.1. Il Giudice Arbitro, con riferimento al suo operato professionale, è rigorosamente obbligato ad un comportamento diligente e conforme alla perizia professionale, e si impegna a documentarsi - oltre che ad aggiornarsi - in maniera ineccepibile su tutti gli argomenti inerenti alla causa da decidere.
3.2. Qualora, per qualsivoglia motivo, egli si trovi nell’impossibilità di svolgere il suo incarico secondo le indicazioni di cui al punto precedente, è tenuto a darne immediata comunicazione scritta alla Segreteria Generale (adducendo le opportune giustificazioni), nonché a rimettere l’incarico con effetto immediato, così da consentire la tempestiva nomina di un nuovo giudice in sua sostituzione.
Art.4 - Il "buon utilizzo" delle risorse economiche
Il Giudice Arbitro, nel corso del suo lavoro, deve utilizzare le risorse economiche messe a sua disposizione con la “diligenza del buon padre di famiglia”, attivandosi per l’impedimento di sprechi o inefficienze di sorta.
Art. 5 - Il "segreto professionale"
Il Giudice Arbitro non può in nessun caso utilizzare al di fuori del proprio incarico le informazioni di cui venga a conoscenza per motivi professionali, né può trasmetterle ad alcuno in via privata, né darne notizia agli organi di informazione.
Art. 6 - Il "conflitto di interesse"
6.1. Il Giudice Arbitro non può iscriversi ad alcuna associazione che richieda per i propri soci l’obbligo della fedeltà, onde non pregiudicare in via preventiva gli interessi di coloro che potenzialmente potrebbero diventare in futuro controparti dell’associazione medesima.
6.2. Il Giudice Arbitro, allorquando pervenga a conoscenza della sussistenza di un proprio conflitto di interesse con una qualsiasi delle Parti in un procedimento a lui affidato per il giudizio, è obbligato a darne immediata notizia alla Segreteria Generale che provvederà alla nomina tempestiva di un nuovo giudice.
Art. 7 - "Imparzialità, indipendenza e correttezza"
7.1. Il Giudice Arbitro deve garantire un comportamento processuale conforme ai principi di "imparzialità, indipendenza e correttezza".
7.2 In questo contesto si inserisce per lui il dovere di non farsi coinvolgere in “centri di potere politico-affaristici”, così da non compromettere lo spirito di assoluta serenità necessario allo svolgimento del suo ruolo di Giudice Arbitrale, nonché al decoro della sua immagine professionale.
Art. 8 - L'osservanza categorica del "principio di uguaglianza"
Il Giudice Arbitro deve adoperarsi per assicurare nei confronti di tutte le parti il “valore dell’imparzialità” , non solo osservando da un punto di vista formale il dettato costituzionale in fatto di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, ma anche attraverso un preciso impegno personale a considerare ed interpretare i fatti - sui quali è chiamato a pronunciarsi - al di sopra di qualsivoglia pregiudizio o barriera culturale, predisponendosi interiormente con animo di buona fede in tutto il percorso di maturazione del suo convincimento in merito alle ragioni della controversia.
Art. 9 - La "pari dignità" di ruoli ed opinioni altrui
9.1. Il Giudice Arbitro deve riconoscere pari dignità a tutti coloro che collaborano con lui nello svolgimento del procedimento arbitrale.
9.2. Durante l’esecuzione del proprio lavoro egli deve tener conto delle altrui convinzioni al fine di verificare il proprio convincimento, ed integrarlo o modificarlo per l’ottenimento di una decisione finale quanto più possibile equilibrata, nonché pienamente rispondente ai principi di giustizia morale ma soprattutto giuridica.
Art. 10 - Riserve e giudizi nei riguardi di colleghi e collaboratori
10.1 Il giudice Arbitro deve evitare di esprimere - in presenza delle parti di un procedimento arbitrale - alcun giudizio sull’operato di un proprio collega o di altro collaboratore, riservandosi di fare le sue contestazioni in privato al diretto interessato, o comunque in sua presenza, oppure (ove sia opportuno o necessario) di inoltrare, al riguardo, debito rapporto (ovvero richiesta di chiarimenti) presso la Segreteria Nazionale dell'ENAAC.
10.2 Diversamente, il Giudice Arbitro che riceva una "notizia di reato" in merito alla condotta di un altro giudice, è obbligato ad informarne immediatamente le competenti Autorità, oltre che a darne urgente comunicazione formale alla Segreteria Nazionale dell'ENAAC.
Art. 11 - Provvedimenti di carattere sanzionatorio
La violazione volontaria ed accertata di una qualsiasi delle norme contenute negli articoli del presente Codice Deontologico è causa di espulsione del suo autore sia dall’ENAAC che dal Tribunale Arbitrale Giudiziario Internazionale dell’ENAAC, con decisione pubblica, scritta e motivata dei rispettivi Presidenti, fatto salvo ogni diritto risarcitorio dell'Ente e del Tribunale medesimo in caso di danni di qualsivoglia genere o specie.
A garanzia degli Utenti dei servizi ENAAC, si fa presente che la stesura di questo “Codice Deontologico Dei Giudici Arbitri”
è ispirata agli stessi principi etico-giuridici del “Codice Deontologico dei Magistrati" facenti parte della giustizia ordinaria.